Articolo della Gazzetta di Parma di sabato 28 maggio 2011 riguardante l’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali del Corpo Guardie Ecologiche Giurate Volontarie di Parma

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A breve anche il Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente GELA di Parma convocherà l’Assemblea elettiva per il rinnovo del Coordinamento, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci  Revisori dei Conti.   

Le GELA eleggeranno i componenti degli Organi Collegiali, per mezzo di votazione a scrutinio segreto, attraverso possibilmente preferenza ai volontari proposti prima dell’inizio dell’Assemblea stessa.

 

Condizione indispensabile per le GELA che intendono candidarsi o votare è esibire la tessera annuale di socio (Legambiente)  

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Rinnovo tessera di Legambiente per le GELA 

 

Ricordiamo che il rinnovo delle cariche è di competenza del Coordinamento.

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13-11-2010 Rinnovo delle cariche delle Guardie Ecologiche di Legambiente

Informazioni dallo Statuto

ART. 5 – ORGANI DEL RAGGRUPPAMENTO

Sono organi del Raggruppamento Provinciale G.E.L.A.:

a)      l’Assemblea delle Guardie;

b)      il Coordinamento;

c)      il Presidente;

d)      il Consiglio dei Probiviri;

e)      i Sindaci Revisori dei Conti.

Per tutte le cariche non è previsto alcun compenso; hanno durata biennale con possibilità di verifica annuale su richiesta della maggioranza dei componenti dell’Assemblea.

È consentita la rieleggibilità dei rappresentanti uscenti.

ART. 6 – ASSEMBLEA

L’Assemblea è costituita da tutte le Guardie nominate ed in regola con i requisiti dell’Art. 3.

L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L’Assemblea Ordinaria (A.O.) ha luogo una volta al mese, viene convocata dal Coordinamento o da almeno 1/10 delle guardie che ne facciano richiesta scritta precisando anche gli argomenti da trattare.

L’avviso di convocazione contenente l’indicazione specifica degli argomenti all’ordine del giorno, nonché la data e il luogo di convocazione, deve essere spedita almeno una settimana prima della convocazione.

L’A.O. discute ed approva il bilancio, elegge i membri del Coordinamento, del Collegio dei probiviri, dei Sindaci Revisori dei Conti, discute le linee e gli obiettivi generali del Corpo.

Verranno eletti i componenti dei vari organi che avranno raccolto il maggior numero di preferenze, in caso di parità di alcuni candidati, si procederà ad ulteriore ballottaggio. Sono ammesse deleghe in numero massimo di due, queste valgono come presenza fisica in Assemblea.

L’Assemblea Straordinaria è convocata  nei modi e nei casi previsti dall’Assemblea Ordinaria, nonché per la modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e per lo scioglimento del Corpo.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o da altro membro del Coordinamento da lui delegato. L’Assemblea è operante e vota validamente con la presenza di metà più uno delle guardie in prima convocazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza assoluta delle guardie presenti.

Gli eventuali punti aggiuntivi all’ordine del giorno debbono essere presentati per iscritto prima dell’inizio del dibattito al Coordinamento e valutate dall’Assemblea riguardo all’opportunità di metterle in discussione.

ART.7 – COORDINAMENTO

Il Coordinamento è composto da un numero di componenti variabile da 7 a 11 eletti dall’Assemblea, come dall’art. 6. I membri del Coordinamento non hanno diritto a compenso. Il Coordinamento elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e l’Economo. Il Coordinamento è convocato dal Presidente almeno una volta al mese, nonché ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei membri in carica. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire almeno una settimana prima della riunione portante l’ordine del giorno delle materie da trattare. Le riunioni del Coordinamento sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Coordinatori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi. Le votazioni sono palesi. Il Coordinamento può inoltre formulare un Regolamento di Servizio.

Spetta al Coordinamento:

a)      rendere operative le delibere dell’Assemblea;

b)      redigere i bilanci;

c)      coordinare gli interventi istituzionali e l’attività delle guardie;

d)      sottoporre eventuali questioni disciplinari al Collegio dei Probiviri;

e)      ratificare la nomina di nuove guardie.

In caso di dimissioni o decadenza di un componente del Coordinamento la sostituzione viene fatta su indicazione del Coordinamento stesso; la nuova componente durerà in carica fino al termine del mandato del Coordinamento. Alle riunioni del Coordinamento possono partecipare tutte le guardie senza facoltà di voto.

ART. 8 – IL PRESIDENTE

È  nel contempo Presidente del Raggruppamento, dell’Assemblea e del Coordinamento. Egli dà esecuzione alle delibere del Coordinamento; in caso di necessità e urgenza, sentito anche il parere del Vice-presidente e Segretario, può assumere decisioni di pertinenza del Coordinamento provvedendo poi entro dieci giorni a convocare il Coordinamento per la ratifica delle decisioni. Ha la rappresentanza e la firma legale. In caso di assenza o impedimento lo sostituisce nelle sue funzioni il Vice-presidente. Non può assumere impegni di spesa senza previa decisione del Coordinamento. L’Assemblea può nominare altresì un Presidente Onorario.

ART. 9 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri (C.P.) è formato da tre membri eletti dall’Assemblea come dall’articolo 6, non facenti parte del Coordinamento, che a loro volta nominano il loro Presidente. Il C.P. ha mandato di giudicare anche, su indicazione dell’Assemblea e del Coordinamento, secondo le norme di diritto e secondo equità, circa il comportamento delle guardie in tema di disciplina e su qualsiasi contrasto che possa insorgere fra le guardie e gli organi del Corpo.

Il C.P. nell’esercizio delle proprie funzioni decisionali può prendere i seguenti provvedimenti:

1)      non luogo a procedere;

2)      censura verbale;

3)      censura scritta;

4)      sospensione temporanea;

5)      espulsione dal Corpo e proposta alla Provincia del non rinnovo della nomina.

I provvedimenti disciplinari vengono ratificati dal Coordinamento. Contro tali provvedimenti è previsto il diritto della guardia inquisita ad appellarsi al giudizio dell’Assemblea. In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei componenti del C.P. subentrerà al suo posto il primo dei non eletti.

ART. 10 – SINDACI REVISORI DEI CONTI

L’Assemblea elegge tre Sindaci Revisori dei Conti, come dall’articolo 6 con il compito di verificare la rispondenza delle voci di spesa con il resoconto del bilancio. I Sindaci sono pertanto responsabili della veridicità del bilancio stesso. Il bilancio del Raggruppamento (GELA) è parte integrante del bilancio dell’Associazione “Legambiente” di Parma.