PARCO FLUVIALE REGIONALE DEL TARO

REGOLAMENTO PER LA PESCA CON IL SISTEMA “CATTURA E RILASCIO”

NELLE ACQUE DEL PARCO FLUVIALE REGIONALE DEL TARO

Art. 1

Ambito di applicazione delle norme della pianificazione nel territorio del Parco

Il Piano Territoriale del Parco del Taro, approvato con atto di G.R n. 2609 del 30/12/99, prevede (art. 11 Tutela della Fauna) che il Parco possa regolamentare l’attività di pesca con cattura e rilascio immediato (catch & release) se attuata con mezzi tali da causare il minor danno possibile agli esemplari da rilasciare.

 Art. 2

Pianificazione ittica

L’attività di pesca nel Parco e Pre-parco è organizzata dall’Ente di Gestione in conformità anche con gli strumenti di pianificazione provinciali e regionali. Nel Parco e pre-parco l'attività di pesca è consentita ed esercitata secondo le modalità del presente regolamento.

 Art. 3

Tabellazione

La zona di Parco in cui può essere svolta l'attività di pesca “CATTURA E RILASCIO” (con rilascio immediato in acqua del pescato vivo) è delimitata da tabelle, recanti l'indicazione della speciale regolamentazione di pesca vigente. Tali tabelle che riportano la dicitura ZONA DI PESCA “CATTURA E RILASCIO”, sono realizzate e posizionate a cura dell'Ente Parco.

 Art. 4

Vigilanza ittica

L'attività di vigilanza compete prioritariamente all'Ente di Gestione del Parco ed alla Provincia ed è svolta principalmente dai Guardiaparco, nonché dai soggetti previsti dall’art. 55 della L.R. 06/2005.

 Art. 5

Aree di Parco escluse all'attività di pesca

A norma dell’art 11 del P.T.P. sono esclusi all’attività di Pesca i seguenti bacini;

  • Le Chiesuole, Comune di Collecchio;
  • Lago Sud e lago Nord delle Scalie, Comune di Medesano;
  • Ex Cava Cà Taro, Comune di Collecchio;
  • Zone umide di Riccò realizzate con il progetto LIFE.

 Art. 6

Reintroduzioni e ripopolamenti

Reintroduzioni e ripopolamenti della fauna ittica potranno essere proposti dall’Ente di Gestione del Parco alla Provincia al fine di ottenere la necessaria autorizzazione e verranno effettuati al solo scopo di ricostituire la complessità, la funzionalità e la stabilità dei sistemi naturali.

Art. 7

Soggetti interessati

L’attività di pesca all’interno del Parco è consentita a tutti i titolari di idonea licenza che la possono esercitare osservando le disposizioni dei successivi articoli.

 Art. 8

Metodo di pesca

In tutte le acque del Parco e Preparco, è tassativamente proibito il prelievo e/o uccisione del pesce appartenente a specie autoctone, nonché portare a seguito pesce catturato in altri luoghi. Le catture devono essere immediatamente slamate con mani bagnate e reimmesse vive in acqua con la massima cura. Qualora la slamatura risulti difficoltosa, è obbligatorio il taglio della lenza. E’ obbligatorio l’uso e detenzione dello slamatore.

E’ vietata la reimmissione in acqua degli esemplari catturati appartenenti alle specie alloctone, ai sensi della L.R. 11/93 e s.m.i.

 Art. 9

Modalità di pesca

E’ consentita ogni tecnica di pesca (tra quelle previste dalla L.R. 11/93) purché esercitata con una sola canna, armata con un solo amo, ad eccezione delle tecnica con mosca sommersa dove è consentito l’uso di due ami. Lo stesso dovrà essere privo di ardiglione o avere lo stesso opportunamente schiacciato.

Art. 10

Esche e pastura

E’ consentito l’utilizzo dell’esca naturale e artificiale e di tutte le esche previste dalla L.R. 11/93 per le acque di categoria C.

 Art. 11

Divieti

E’ vietato:

-          l’utilizzo del pesce vivo o morto sia come esca che come pastura;

-          l’utilizzo di ancorette di ogni genere;

-          l’utilizzo di artificiali muniti di ancorette o di ami con ardiglione;

-          l’utilizzo e detenzione di attrezzi atti a contenere il pescato comprese nasse e vivaroli;

 Art. 12

Sanzioni

Per quanto riguarda le violazioni alle disposizioni di legge vigenti si rimanda all'applicazione delle norme statali e regionali di settore. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono sanzionate con una pena pecuniaria da € 25,00 a € 250,00 secondo quanto previsto dall’art. 60 comma 1 della L.R. 06/05.

Art. 13

Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di protezione della fauna ittica e di regolamentazione della pesca.

 Art. 14

Approvazione

La procedura di approvazione del presente regolamento avviene secondo l’iter indicato dalla L.R. 06/2005.