REGOLAMENTO PER LA PESCA CON IL SISTEMA “CATTURA E RILASCIO”
NELLE ACQUE DEL PARCO FLUVIALE REGIONALE DEL TARO
Art. 1
Ambito di applicazione delle norme della pianificazione nel territorio del Parco
Il Piano Territoriale del Parco del Taro, approvato con atto di G.R n. 2609 del 30/12/99, prevede (art. 11 Tutela della Fauna) che il Parco possa regolamentare l’attività di pesca con cattura e rilascio immediato (catch & release) se attuata con mezzi tali da causare il minor danno possibile agli esemplari da rilasciare.
Art. 2
Pianificazione ittica
L’attività di pesca nel Parco e Pre-parco è organizzata dall’Ente di Gestione in conformità anche con gli strumenti di pianificazione provinciali e regionali. Nel Parco e pre-parco l'attività di pesca è consentita ed esercitata secondo le modalità del presente regolamento.
Art. 3
Tabellazione
La zona di Parco in cui può essere svolta l'attività di pesca “CATTURA E RILASCIO” (con rilascio immediato in acqua del pescato vivo) è delimitata da tabelle, recanti l'indicazione della speciale regolamentazione di pesca vigente. Tali tabelle che riportano la dicitura ZONA DI PESCA “CATTURA E RILASCIO”, sono realizzate e posizionate a cura dell'Ente Parco.
Art. 4
Vigilanza ittica
L'attività di vigilanza compete prioritariamente all'Ente di Gestione del Parco ed alla Provincia ed è svolta principalmente dai Guardiaparco, nonché dai soggetti previsti dall’art. 55 della L.R. 06/2005.
Art. 5
Aree di Parco escluse all'attività di pesca
A norma dell’art 11 del P.T.P. sono esclusi all’attività di Pesca i seguenti bacini;
- Le Chiesuole, Comune di Collecchio;
- Lago Sud e lago Nord delle Scalie, Comune di Medesano;
- Ex Cava Cà Taro, Comune di Collecchio;
- Zone umide di Riccò realizzate con il progetto LIFE.
Art. 6
Reintroduzioni e ripopolamenti
Reintroduzioni e ripopolamenti della fauna ittica potranno essere proposti dall’Ente di Gestione del Parco alla Provincia al fine di ottenere la necessaria autorizzazione e verranno effettuati al solo scopo di ricostituire la complessità, la funzionalità e la stabilità dei sistemi naturali.
Art. 7
Soggetti interessati
L’attività di pesca all’interno del Parco è consentita a tutti i titolari di idonea licenza che la possono esercitare osservando le disposizioni dei successivi articoli.
Art. 8
Metodo di pesca
In tutte le acque del Parco e Preparco, è tassativamente proibito il prelievo e/o uccisione del pesce appartenente a specie autoctone, nonché portare a seguito pesce catturato in altri luoghi. Le catture devono essere immediatamente slamate con mani bagnate e reimmesse vive in acqua con la massima cura. Qualora la slamatura risulti difficoltosa, è obbligatorio il taglio della lenza. E’ obbligatorio l’uso e detenzione dello slamatore.
E’ vietata la reimmissione in acqua degli esemplari catturati appartenenti alle specie alloctone, ai sensi della L.R. 11/93 e s.m.i.
Art. 9
Modalità di pesca
E’ consentita ogni tecnica di pesca (tra quelle previste dalla L.R. 11/93) purché esercitata con una sola canna, armata con un solo amo, ad eccezione delle tecnica con mosca sommersa dove è consentito l’uso di due ami. Lo stesso dovrà essere privo di ardiglione o avere lo stesso opportunamente schiacciato.
Art. 10
Esche e pastura
E’ consentito l’utilizzo dell’esca naturale e artificiale e di tutte le esche previste dalla L.R. 11/93 per le acque di categoria C.
Art. 11
Divieti
E’ vietato:
- l’utilizzo del pesce vivo o morto sia come esca che come pastura;
- l’utilizzo di ancorette di ogni genere;
- l’utilizzo di artificiali muniti di ancorette o di ami con ardiglione;
- l’utilizzo e detenzione di attrezzi atti a contenere il pescato comprese nasse e vivaroli;
Art. 12
Sanzioni
Per quanto riguarda le violazioni alle disposizioni di legge vigenti si rimanda all'applicazione delle norme statali e regionali di settore. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono sanzionate con una pena pecuniaria da € 25,00 a € 250,00 secondo quanto previsto dall’art. 60 comma 1 della L.R. 06/05.
Art. 13
Disposizioni finali
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di protezione della fauna ittica e di regolamentazione della pesca.
Art. 14
Approvazione
La procedura di approvazione del presente regolamento avviene secondo l’iter indicato dalla L.R. 06/2005.