A BorgoValdi Taro nella Piazza Manara- di fronte al Municipio- si è svolta il 19 dicembre 2015 l'iniziativa "PIAZZA DEL VOLONTARIATO" con la presenza della varie associazioni del territorio. Un'occasione che dà visibilità, mentre si porgono gli auguri di buone feste ed un momento di partecipazione e confronto con la cittadinanza.
3 dicembre 2015. Le nostre Guardie hanno coordinato un gruppo di volontari africani dell'Associazione svoltare Onlus per la manutenzione di un'area del Parco dello Stirone (sulle indicazioni della dott.ssa Cavalieri). E' stata "ripulita" tutta l'area assegnata, da erbacce e cestelli, ridando vita a molte piante. I volontari si sono compiaciuti di essere stati utili alla provincia, cui si sentono debitori per l'ospitalità. Presto ci saranno altre iniziative analoghe.
Una notizia che non vorremmo mai ricevere: è mancato improvvisamente Marco Rovacchi venerdì sera.
Ci sentiamo addolorati e sconfortati; ci uniamo al dolore della sua famiglia, e lo ricordiamo con la sua divisa da guardia, berretto in testa mentre fa le uscite sul territorio, le esercitazioni.....
Non sono ancora note la date del rosario e del funerale.
Si sono svolte le prime due lezioni del Progetto "LE GUARDIE ECOLOGICHE A TUTELA DELL'AMBIENTE- I RIFIUTI DA PROBLEMA AMBIENTALE A RISORSA" che hanno coinvolto la classe 2^ D del Liceo delle Scienze Umane di Borgo Val di Taro.
Ci si è avvalsi di presentazioni multimediali (slides, link internet) per rendere il nostro intervento più avvincente ed efficace.
Il 28 novembre 2015 è stata fatta una lezione di formazione teorico pratica per il nuovo corso per Guardie ecologiche Volontarie di Legambiente ai Boschi di Carrega. Sono state fornite nozioni sulla normativa vigente in ambito di alberi monumentali dopo di che i presenti sono stati accompagnati all'esterno per il riconoscimento degli alberi presenti nel Parco. I corsisti hanno dimostrato un grande entusiasmo verso il patrimonio arboreo del Parco e la necessità di conoscere la normativa relativa al fine della tutela stessa.
Informiamo che il testo del Regolamento del Volontariato di Protezione Civile, recentemente approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 259/2010, è scaricabile dal sito dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, al link sotto riportato:
https://www.protezionecivile.emilia-romagna.it/news/primo-piano/nuovo-regolamento-regionale-del-volontariato-di-protezione-civile
utilizzando un’immagine semplice e una poesia di Madre Teresa di Calcutta il Presidente e il Coordinamento, ringraziandole per l’impegno, augurano “Buone Feste” alle Gela ed ai loro famigliari, con riconoscenza per il sacrificio che comporta lo svolgimento delle attività
E’ ormai praticamente attivo il nuovo "sito internet" delle GELA di Parma ...
ciao a tutti,
Comunicato stampa
Parma, 13 novembre 2010
Rinnovo delle cariche delle Guardie Ecologiche di Legambiente
Roberto Larini eletto nuovo presidente
Il Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente (GELA) nei giorni scorsi ha rinnovato i propri organismi di rappresentanza. Presidente è stato eletto Roberto Larini, 40 anni, di Albareto.
Negli altri ruoli sono stati eletti vicepresidente Enrico Copercini, segretario Alberto Berselli, economo Roberto Spagnoli.
MESSAGGIO del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano
ROMA - "In occasione della Giornata internazionale del volontariato intendo rinnovare il mio profondo apprezzamento, a nome della Nazione e delle istituzioni repubblicane, per il ruolo insostituibile del volontariato e del terzo settore come punti di riferimento e protagonisti attivi della nostra società civile". Così in una nota il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha salutato la "Giornata internazionale del volontariato"
ART. 1
La Guardia Ecologica Volontaria (G.E.V.) in regola con la nomina, ai sensi della L.R. n. 23 del 03/07/1989, che voglia aderire al Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie della Legambiente (G.E.L.A.), deve presentare domanda scritta di adesione al Coordinamento del Raggruppamento ed iscriversi alla Associazione “Legambiente” versando la relativa quota annuale.
ART. 2
L’espletamento del servizio di G.E.V. non costituisce rapporto di pubblico impiego, né di lavoro dipendente o autonomo; viene perciò prestato a titolo gratuito. Tuttavia la G.E.V., durante lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, è PUBBLICO UFFICIALE ai sensi dell’art. 357 del C.P. in quanto “esercita permanentemente o temporaneamente, volontariamente o per obbligo una funzione amministrativa o giudiziaria”.
ART. 3
La G.E.V. aderente al Raggruppamento agisce in conformità allo Statuto “G.E.L.A.” ed al presente Regolamento di Servizio ed è tenuta al massimo rispetto delle Leggi dello Stato , dei Regolamenti di P.S., delle Leggi Regionali, e alle disposizioni degli Enti Pubblici preposti per legge alla sua attività.
ART. 4
La G.E.V. della Legambiente effettua la vigilanza sulla base di programmi e direttive articolati dal Coordinamento; non può intraprendere iniziative personali a nome del Raggruppamento, in ambito pubblico, senza l’autorizzazione verbale o scritta del Coordinamento; non può in nessun caso utilizzare la qualifica per scopi personali.
CAP. 2
COMPITI ED ATTIVITÀ
ART. 5
La G.E.L.A. attraverso le attività promosse dall’Assemblea e gestite dal Coordinamento ha il compito di promuovere e diffondere l’informazione in materia ambientale con stretto riferimento alla legislazione relativa; concorre inoltre ai compiti di protezione dell’ambiente, rifacendosi ai dettati dell’art. 3 della L.R. n. 23/89.
ART. 6
Nel caso in cui il Raggruppamento collabori con Enti od Organismi Pubblici competenti alla vigilanza mediante apposite convenzioni, ai sensi della L.R. n. 23/89, la G.E.L.A. procede ove possibile all’identificazione del trasgressore e redige rapporto scritto sulle infrazioni rilevate (“VERBALE DI SEGNALAZIONE”), da inviare agli Organi competenti in materia e al Coordinamento.
ART. 7
La G.E.L.A. accerta, nell’ambito delle convenzioni di cui all’art. 9 della L.R. n. 223/89, nei limiti dell’incarico e nel rispetto dell’art. 6 della stessa legge, violazioni –comportanti l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie– di disposizioni di legge o di regolamenti in materia ambientale.
ART. 8
Nel caso in cui la G.E.L.A. accerti violazioni alle disposizioni in materia ambientale, dovrà redigere regolare processo verbale con le modalità previste dagli articoli 8, 9 e 10 della L.R. n. 21/84 (“VERBALE DI ACCERTAMENTO”). Il verbale deve essere inviato entro 48 (quarantotto) ore all’Autorità competente ad emanare l’ordinanza-ingiunzione nonché, anche in tempi successivi, alla Provincia e al Coordinamento. È importante che nella compilazione vengano puntualmente indicate le situazioni di fatto e gli altri elementi di giudizio, non lasciati al caso, che nel complesso possano costituire la “fotografia” del fatto contestato al fine di fornire agli organi preposti uno strumento di validità probatoria per ogni provvedimento giudiziario o amministrativo.
Il verbale dovrà altresì contenere tutte le indicazioni necessarie perché il ‘trasgressore’ e gli eventuali obbligati in solido, possano procedere al ‘pagamento in misura ridotta’, entro i termini stabiliti, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 21/84.
La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente al ‘trasgressore’ ed agli altri eventuali obbligati in solido, mediante la consegna di copia del ‘processo verbale’ stilato. L’impossibilità di consegna del ‘processo verbale’ a tutti o a parte dei soggetti indicati, deve essere adeguatamente motivata dal verbalizzante.
Se possibile la guardia consegna al ‘trasgressore’ anche un ‘bollettino’ per il versamento in apposito conto corrente postale, unico strumento consentito per effettuare il ‘pagamento in misura ridotta’ conseguente ad una sanzione amministrativa comminata dalla Guardia Ecologica Volontaria (art. 6, comma 6, della L.R. n. 23/89).
Anche nel caso in cui sia stato effettuato il ‘pagamento in misura ridotta’ la G.E.L.A. deve trasmettere copia del ‘verbale di accertamento’ agli organi preposti, nonché alla stessa Provincia ed al Coordinamento.
ART. 9
L’attività delle G.E.L.A. viene svolta tramite “GRUPPI DI LAVORO APERTI”. Ogni G.E.L.A. partecipa all’attività di almeno un “gruppo di lavoro”, a propria scelta, dandone comunicazione verbale o scritta al Coordinamento. È possibile in ogni momento cambiare “gruppo di lavoro” od aggiungersi ad ulteriori “gruppi”, previa comunicazione allo stesso Coordinamento.
Un “gruppo di lavoro” è formato da almeno 2 (due) G.E.L.A. e comunque da un numero minimo di componenti sufficiente per garantire l’attività e raggiungere le finalità previste.
Il Coordinamento può autorizzare in casi particolari la costituzione di “gruppi di lavoro” formati da singole G.E.L.A.; è inoltre consentito svolgere attività al di fuori dei “gruppi di lavoro”, previo parere favorevole dello stesso Coordinamento e, se richiesto, dell’Assemblea.
ART. 10
Ogni “gruppo di lavoro” sceglie al proprio interno, secondo disponibilità, 2 (due) persone “referenti” del “gruppo” stesso, incaricate di tenere i rapporti tra il “gruppo” e gli Organi Statutari del Raggruppamento.
Tramite apposita delega, verbale o scritta, il Coordinamento può incaricare (anche su indicazione dell’Assemblea) gli stessi “referenti”, o altre persone dello stesso “gruppo di lavoro”, o altre G.E.L.A. del Raggruppamento ritenute idonee, a tenere contatti con determinati Enti od Organismi pubblici che si avvalgono della collaborazione del Raggruppamento stesso.
Ogni “gruppo di lavoro” opera secondo quanto da esso stesso deliberato, a maggioranza semplice dei presenti, in appositi incontri, all’uopo convocati dai “referenti” o da loro incaricati; l’organizzazione generale del servizio deve in ogni caso essere approvata dal Coordinamento.
Periodicamente il “gruppo di lavoro” riferisce al Coordinamento secondo le modalità descritte all’art. 23 del presente Regolamento.
ART. 11
In nessun caso un “gruppo di lavoro” può produrre in proprio modulistica di alcun tipo che non sia stata prima concordata con il Coordinamento. Il “gruppo “ non può altresì dotarsi di regolamento interno od invitare i propri aderenti ad assumersi impegni verbali o scritti che non siano anch’essi stati prima concordati con il Coordinamento.
ART. 12
È anche possibile la “costituzione” di nuovi “gruppi di lavoro” proponendone l’organizzazione e le finalità durante una qualsiasi Assemblea regolarmente convocata, previa comunicazione al Coordinamento, il quale provvederà ad inserire la proposta all’o.d.g. dell’Assemblea stessa.
In ogni caso si ritiene che un “gruppo” possa venire costituito se riceve l’assenso di un numero minimo di G.E.L.A., sufficiente per condurre il lavoro stesso.
ART. 13
La “cessazione” di “gruppi di lavoro” può avvenire quando vengano a mancare le motivazioni per cui il “gruppo” era sorto; può altresì verificarsi per indisponibilità dei suoi componenti a continuare l’attività nel caso in cui non sia stato possibile procedere a sostituzione.
La decisione di “cessazione” viene comunque ratificata dall’Assemblea.
ART. 14
Lo stesso Coordinamento può proporre all’Assemblea, con le stesse modalità, la “costituzione” o la “cessazione” di uno o più “gruppi di lavoro”.
CAP. 3DOVERI
ART. 15
La G.E.L.A. deve segnalare per iscritto al Coordinamento e, se opportuno, alla Provincia ogni eventuale notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito, eventuali irregolarità riscontrate o incidenti verificatisi nell’esercizio o a causa del servizio, nonché ogni altra notizia o suggerimento ritenuto utile per la salvaguardia ambientale.
ART. 16
La G.E.L.A. che nell’esercizio o a causa del servizio di cui è incaricata ha notizie di un reato, è obbligata a farne rapporto scritto all’Autorità Giudiziaria, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell’offeso.
ART. 17
La G.E.L.A. comunica al Coordinamento, entro 15 giorni, i servizi svolti tramite il cosiddetto “Rapportino”, su modello all’uopo predisposto dal Coordinamento.
ART. 18
La G.E.L.A. opera con prudenza, diligenza e perizia, svolgendo le proprie funzioni secondo quanto stabilito dai programmi formulati dalla Provincia d’intesa con il Raggruppamento, dalle “convenzioni” in atto, dalle finalità del “gruppo”, o dei “gruppi”, di lavoro cui aderisce la guardia stessa.
ART. 19Nel rapporto con gli altri la G.E.L.A. dovrà comportarsi secondo principii di tolleranza e non –violenza, tenendo sempre presente l’importante “ruolo educativo” che è chiamata a svolgere.Nell’espletamento dei propri compiti le Guardie Ecologiche Volontarie non possono mai essere armate, anche se in possesso di regolare porto d’armi; per motivi di sicurezza, quando possibile, prestano servizio in coppia.
ART. 20La G.E.L.A. nell’esercizio delle proprie funzioni è tenuta a qualificarsi mediante l’esibizione del “tesserino personale” rilasciato dalla Provincia.Deve inoltre indossare l’apposito “bracciale”, fornito anch’esso dalla Provincia.Il distintivo del Raggruppamento, un vestiario consono al servizio, o una “uniforme”, se adottata dall’Assemblea ed approvata dal Prefetto ai sensi dell’art. 254 del R.D. 06/05/1940, n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.), possono completare l’abbigliamento della G.E.L.A.
ART. 21L’impegno richiesto ad ogni singola G.E.L.A. è valutabile nell’arco di un anno solare.Ogni G.E.L.A. dedica all’attività di volontariato parte del suo tempo libero secondo le proprie disponibilità, inclinazioni e gusti personali. L’attività comprende, oltre a controllo, vigilanza ed educazione–prevenzione sul territorio, anche partecipazione ad assemblee, riunioni del Coordinamento e degli altri Organi Statutari, incontri organizzativi dei vari “gruppi di lavoro”, interventi presso Organismi od Enti pubblici che si avvalgono o meno della collaborazione G.E.L.A., relazioni a fini associativi con altre associazioni di volontariato e con quanti operano in materia ambientale; la rappresentanza in “commissioni” di vario tipo, le attività didattiche, la partecipazione a corsi, e le opere prestate in caso di calamità naturale completano il quadro.
ART. 22
Al termine dell’anno solare, la singola G.E.L.A., verificata la totale inadempienza agli impegni assunti o il mancato pagamento della quota associativa per l’annata trascorsa, viene invitata dal Coordinamento con lettera Raccomandata A.R., a rinunciare al “Decreto” di G.E.L.A. e conseguentemente a lasciare il Raggruppamento, previa sottoscrizione di una dichiarazione scritta.
CAP. 4
RAPPORTI CON GLI ORGANI STATUTARI
ART. 23
Il servizio è organizzato a livello provinciale dal Coordinamento.
Fermo restando la cadenza quindicinale per la consegna dei “Rapportini” di servizio al Coordinamento, periodicamente e più volte nel corso dell’anno solare considerato, le G.E.L.A., singolarmente o a gruppi, relazionano al Coordinamento sull’attività svolta, mostrando anche, a scopo essenzialmente conoscitivo e funzionale per l’intero Raggruppamento, tutto il materiale eventualmente prodotto.
ART. 24
Per la consegna di verbali di accertamento e di segnalazione al Coordinamento (fatti salvi i tempi previsti dalle normative vigenti per la consegna agli Organi preposti ad effettuare notifiche o ad emettere ordinanze–ingiunzioni) è prevista la cadenza settimanale.
ART. 25
Fermo restando la possibilità per ogni guardia di chiedere la convocazione dell’Assemblea, nei modi previsti dall’art. 6 dello Statuto “G.E.L.A.”, il Coordinamento decide la convocazione dell’Assemblea stessa, anche straordinaria, in data da fissarsi secondo opportunità, ogni volta che ritenga necessario il parere del Raggruppamento su argomenti di particolare importanza.
ART. 26
Il Coordinamento cura lo svolgimento dell’Assemblea secondo opportune modalità organizzative da esso stesso deliberate, fermo restando quanto indicato all’art. 6 dello Statuto “G.E.L.A.”.
In particolare il 9° comma dello stesso art. 6, prevede che eventuali punti aggiuntivi all’o.d.g. vengano presentati per iscritto prima dell’inizio del dibattito al Coordinamento; l’Assemblea dovrà poi valutare l’opportunità di metterli in discussione.
ART. 27
L’Assemblea è un Organismo fondamentale del Raggruppamento. Essa è chiamata a decidere su ogni divergenza, contrasto o semplice richiesta di chiarimenti che si presentassero in merito all’attività, tra le singole G.E.L.A. o tra queste e gli Organi Statutari.
ART. 28
L’Assemblea costituisce anche un importante momento di aggregazione e di attività comune delle stesse G.E.L.A.: per questo è possibile durante il suo svolgimento, previo regolare inserimento all’o.d.g., proporre filmati, proiezioni, o intrattenimenti di vario tipo, atti a mostrare lavori compiuti o da compiere, problemi risolti o da risolvere, momenti di apprendimento o di semplice svago, coinvolgenti il Raggruppamento o parti di esso.
CAP. 5
RESPONSABILITÀ
ART. 29
In qualsiasi momento e situazione il Coordinamento può invitare la singola G.E.L.A., o più G.E.L.A. contemporaneamente, ad assumersi la propria responsabilità in ordine a fatti, episodi, inadempienze, omissioni, o situazioni createsi a fronte di atteggiamenti non consoni con il presente Regolamento di servizio, con lo Statuto “G.E.L.A.” o con le finalità del Raggruppamento stesso.
ART. 30
La G.E.L.A. deve usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione; in particolare gli apparati ricetrasmittenti devono essere usati solo per ragioni di servizio e con la massima cura; l’assegnatario dell’apparato risponde personalmente in caso di violazione agli obblighi della concessione e comunque per fatti irregolari connessi all’uso degli apparati.
ART. 31
La G.E.L.A. all’atto dell’adesione al Raggruppamento lo esenta per iscritto, insieme ai suoi Organi, da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovesse arrecare per dolo o negligenza nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento degli incarichi assegnati.
ART. 32
Per la responsabilità civile verso terzi, per i danni causati dalla G.E.L.A. nello svolgimento delle mansioni, si richiama il contenuto dell’art. 8, lettera f), della L.R. n. 23/89.
ART. 33
Per gli infortuni cui la G.E.L.A. può essere esposta durante il proprio servizio si fa riferimento ai contenuti assicurativi previsti nell’art. 8, lettera e), della L.R. n. 23/89.
CAP. 6
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
ART. 34
La G.E.L.A., con atto adottato dalla Provincia, sentito il Coordinamento, può essere sospesa dall’incarico per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, in caso di accertata irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati.
L’incarico può essere revocato ove si tratti di irregolarità particolarmente gravi, ovvero si persista nel commetterne dopo la sospensione.
ART. 35
Nel caso i comportamenti irregolari delle G.E.L.A. siano di lieve entità è il Coordinamento a decidere i provvedimenti da adottare. Solitamente la procedura da seguire comprende:
a) Richiesta verbale di chiarimenti alle parti interessate.
b) Richiesta scritta di chiarimenti alle parti interessate.
c) Ammonizione o diffida scritta alle parti interessate.
d) Trasmissione degli atti al Collegio dei Probiviri e proseguimento delle pratiche secondo quanto stabilito al successivo art. 36.
ART. 36
La G.E.L.A., come da articolo 9 dello Statuto, può essere sottoposta dal Collegio dei Probiviri, in seguito a comportamenti irregolari, ai seguenti provvedimenti disciplinari interni al Raggruppamento:
a) non luogo a procedere;
b) censura verbale;
c) censura scritta;
d) decadenza;
e) esclusione.
Tali provvedimenti vengono ratificati dal Coordinamento; contro i provvedimenti di cui sopra la G.E.L.A. può appellarsi al giudizio dell’Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della notifica scritta riportante il provvedimento adottato.
CAP. 7
NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 37
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalle leggi regionali e nazionali in materia, nonché dal T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773.
ART. 38
Ogni G.E.L.A. è tenuta all’osservanza del presente Regolamento il quale, formulato dal Coordinamento in carica, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del Raggruppamento, sostituisce tutti i precedenti.
Esso diviene operativo al termine dell’Assemblea, ordinaria, o straordinaria all’uopo convocata, durante la quale il Coordinamento porta alla conoscenza delle G.E.L.A. i suoi contenuti, informando nel contempo i membri del Raggruppamento della sua avvenuta adozione.
ART. 39
Il presente Regolamento di servizio verrà presentato all’Autorità di Pubblica Sicurezza di Parma, competente per territorio, al fine di ottenere l’approvazione prevista dall’art. 2, comma 1, della L.R. n. 23/89 (approvazione dell’Autorità di P.S. a norma del R.D.L. 26/09/1935, n. 1952).
Parma, 11 maggio 1994
QUESTURA DI PARMA
DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA
VISTO: ai sensi del R.D.L. 26.09.1935 n. 1952 e dell’art. 2 1° comma della legge regionale n. 23/89, si approva il presente Regolamento di servizio del Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie della Lega Ambiente emanato in data 11.05.1994.-
Firmato
IL QUESTORE
(De Donno)
E’ costituita l'Associazione denominata "Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie della Legambiente della Provincia di Parma - G.E.LA". (in seguito denominata più semplicemente "Raggruppamento"), quale associazione di diritto privato ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile.
Il Raggruppamento ha sede a Parma, attualmente in viale A. Bizzozero n. 19/a; la sede potrà essere variata, nell'ambito del comune di Parma, senza necessità di modifica statutaria. Il Raggruppamento ha durata illimitata.
Il Raggruppamento assume la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), in quanto iscritto al Registro del Volontariato ai sensi della L. 11/8/1991 n. 266 e s.m.i. (cod. Sits 287). La locuzione Onlus verrà utilizzata nella denominazione e nelle comunicazioni rivolte al pubblico.
Il Raggruppamento non persegue fini di lucro ed ha lo scopo di operare per la tutela, l’educazione ed il recupero ambientale in tutte le sue componenti.
Per raggiungere i propri scopi, il Raggruppamento:
Sono espressamente vietate attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.
Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo solo in misura secondaria all'attività degli aderenti, e nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare o specializzare la propria l’attività.
L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l’associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di associato.
L'associazione è aperta a tutti gli iscritti a Legambiente interessati alla realizzazione degli scopi del Raggruppamento e che, rispettando i requisiti di cui oltre, ne condividano lo spirito e gli ideali. Gli associati si suddividono in:
Chi, avendone i requisiti suddetti, voglia aderire all'associazione deve:
Con l'adesione al Raggruppamento l'associato esenta espressamente il Raggruppamento nonché gli Organi Sociali da qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone che dovesse arrecare per dolo o negligenza anche grave nell’esercizio delle proprie funzioni e attività.
L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.
Tutti gli associati hanno diritto:
Gli associati cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.
Può recedere l'associato che non intende continuare a collaborare alle attività del Raggruppamento. Il recesso va comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.
L'esclusione può essere dichiarata nel caso in cui l'associato:
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Collegio dei Probiviri, attivato dal Consiglio Direttivo, dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta (purchè ne sia data prova di ricezione) il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni e/o richieste di audizione.
L'associato receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né reclamare il rimborso delle quote e, comunque, delle somme versate (fatta salva ovviamente la restituzione delle eventuali cauzioni) e dovrà tempestivamente rendere la divisa, i simboli del Raggruppamento, i moduli, i verbali e quant'altro detenuto.
Le quote non sono trasmissibili per atto tra vivi o per causa di morte.
Sono organi del Raggruppamento:
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta solo il rimborso delle spese, documentate e sostenute, se (e nella misura in cui) i Regolamenti lo prevedano.
Tutte le cariche hanno durata triennale.
L'assemblea è l'organo sovrano del Raggruppamento e può essere ordinaria e straordinaria. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, e conseguente diritto di voto, tutti gli associati, purché in regola con la quota associativa alla data dell'assemblea stessa.
L'assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo anche a seguito di almeno 1/10 degli Associati che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, precisando anche gli argomenti da trattare.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (anche per posta elettronica - all'indirizzo fornito dall'associato nella domanda di adesione - da inviare ai singoli associati almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione e contenente gli argomenti all'ordine del giorno nonché la data e il luogo di convocazione (eventualmente anche in seconda). L’assemblea può svolgersi in videoconferenza o telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice-Presidente e, in caso di assenza anche di questo, da altro membro del Consiglio Direttivo (il più anziano).
L'Assemblea nomina un segretario verbalizzante che, previa sottoscrizione sua e del Presidente, riporterà il verbale (nei tempi tecnici necessari) nell'apposito Libro delle Assemblee.
Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.
All’Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto e di intervento, se non espressamente richiesto dall’assemblea stessa, gli invitati dal Consiglio Direttivo.
Presenziano all'Assemblea i membri degli Organi Sociali.
L’Assemblea Ordinaria ha luogo almeno due volte all’anno ed è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata, almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Gli associati, prima dell’inizio del dibattito, possono proporre al Presidente eventuali argomenti aggiuntivi all’ordine del giorno; il Presidente rimetterà all'assemblea l'ammissibilità dei nuovi argomenti.
L’Assemblea Ordinaria discute e delibera:
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
Nelle deliberazioni relative al bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti degli Organi Sociali non possono partecipare al voto.
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti degli associati; in seconda convocazione, da tenersi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
L'Assemblea Straordinaria discute e delibera:
Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto ad eccezione di quelle relative alle modifiche statutarie che sono assunte, in ogni grado di convocazione, col voto favorevole di almeno i due terzi degli associati; e a quelle relative allo scioglimento del Raggruppamento, che sempre in ogni grado di convocazione, sono assunte col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Il Consiglio Direttivo, che è l'organo amministrativo, è composto da un minimo di 7 membri ad un massimo di 11 membri (tutti associati), secondo quanto deciso dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo nella prima adunanza successiva alla nomina eleggerà al suo interno il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è convocato, dal Presidente, almeno una volta ogni due mesi e anche quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei membri in carica. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (anche per posta elettronica, all'indirizzo fornito dal membro e annotato nel libro del Consiglio Direttivo) da inviare ai singoli membri almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione e contenente gli argomenti all'ordine del giorno nonché la data e il luogo di convocazione. In caso di necessità e urgenza è possibile adottare diverse e più rapide e informali modalità di convocazione. Il Consiglio Direttivo può svolgersi in videoconferenza o telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.
La riunione è presieduta dal Presidente o, in mancanza dal vice Presidente; in mancanza di entrambi dal membro più anziano.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono prendere parte, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci revisori dei conti.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare tutti gli associati, senza diritto di voto. Della convocazione deve quindi essere data adeguata pubblicità.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.
I verbali di ogni riunione, redatti a cura del segretario verbalizzante, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio Direttivo stesso, eventualmente anche nella riunione successiva, e conservati agli atti.
I membri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, sono considerati dimissionari.
Spetta al Consiglio Direttivo:
Nel caso in cui uno dei membri del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, subentrerà il primo dei non eletti che rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea - convocata senza indugio anche da uno solo dei componenti superstiti - deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Presidente del Raggruppamento, ha il compito di presiedere l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo stesso.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale del Raggruppamento di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al VicePresidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed in caso di necessità o urgenza, sentito il parere del VicePresidente e del Segretario, può assumere decisioni di pertinenza del Consiglio Direttivo provvedendo entro dieci giorni a convocare il Consiglio Direttivo per la eventuale ratifica.
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti fra gli associati (preferibilmente con almeno due anni di rapporto associativo) e non facenti parte di altri Organi Sociali. Il Collegio dei Probiviri nella prima adunanza successiva alla nomina eleggerà al suo interno il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri ha mandato di giudicare, su indicazione del Consiglio Direttivo, secondo equità, circa il comportamento degli associati in tema di disciplina e su qualsiasi contrasto che possa insorgere fra gli associati e fra gli associati e gli Organi Sociali. L'associato ha diritto di essere ascoltato e di presentare memorie.
Il Collegio dei Probiviri nell'esercizio delle proprie funzioni decisionali può prendere i seguenti provvedimenti:
Contro i provvedimenti del Consiglio di Probiviri è previsto il diritto dell'associato di appellarsi al giudizio dell’Assemblea, chiedendo al Consiglio Direttivo l'inserimento nell'ordine del giorno della prima Assemblea utile.
Nel caso in cui uno dei membri del Collegio dei Probiviri decada dall'incarico, la prima Assemblea utile provvede alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio. Nel caso decadano due membri del Collegio dei Probiviri, l'Assemblea - convocata senza indugio dal Consiglio Direttivo - deve provvedere alla nomina di un nuovo Collegio dei Probiviri.
L'attività del Collegio dei Probiviri deve risultare da apposito processo verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Sindaci revisori dei conti è composto, da tre membri associati che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili e non facenti parte di altri Organi Sociali. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente del Collegio dei Revisori. Nel caso in cui uno dei membri del Collegio dei Sindaci revisori dei conti decada dall'incarico, la prima Assemblea utile provvede alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio. Nel caso decadano due membri del Collegio, l'Assemblea - convocata senza indugio dal Consiglio Direttivo - deve provvedere alla nomina di un nuovo Collegio dei Sindaci revisori dei conti.
Il Collegio dei Sindaci revisori dei conti ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo (preventivo e consuntivo).
L'attività del Collegio dei Sindaci revisori dei conti deve risultare da apposito processo verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Sindaci revisori dei conti, nel quale deve essere riportata anche la relazione al bilancio annuale.
L'esercizio sociale del Raggruppamento ha inizio e termine rispettivamente il l° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.
Il bilancio del Raggruppamento è annuale e decorre dal primo gennaio. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spese e di entrate dell’anno successivo e va sottoposto all’Assemblea, per l'approvazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
Entro la fine di febbraio dell'anno successivo all'esercizio sociale considerato, il Consiglio Direttivo redige il progetto di bilancio consuntivo (economico e finanziario), dal quale devono risultare le attività e passività (stato patrimoniale) nonché le entrate e le uscite (conto economico) e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati per l'approvazione, entro il 31 marzo.
I bilanci consuntivo e preventivo sono depositati presso la Sede del Raggruppamento almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell’assemblea.
Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione agli associati, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Dovranno essere tenuti i seguenti libri (anche se in formato elettronico):
Tutti i libri saranno tenuti a disposizione degli associati, i quali li potranno liberamente visionare.
Il Raggruppamento pur facendo riferimento agli Enti Pubblici (con cui può stipulare convenzioni), mantiene la propria autonomia operativa, facendo proprie le eventuali indicazioni e le leggi e regolamenti emanati al riguardo.
Il patrimonio del Raggruppamento è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:
Il Raggruppamento trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:
Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'associazione.
Gli associati non potranno mai, nemmeno in caso di recesso, chiedere al Raggruppamento la divisione del fondo comune o pretenderne quota alcuna.
In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.
In caso di scioglimento per qualunque causa, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, l'associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato con finalità identiche o analoghe.
Ferma restando la completa autonomia amministrativa, contabile, giuridica e patrimoniale e nel rispetto delle finalità di cui all’art. 2, l’Associazione “Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie della Legambiente della Provincia di Parma - G.E.LA” aderisce a "Legambiente Onlus", adottandone le indicazioni statutarie operative non in palese contrasto/contrapposizione con quelle previste nel presente statuto che risultano sempre e comunque predominanti.
Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
Approvato nell’Assemblea straordinaria del 25 giugno 2016
Il Servizio volontario di vigilanza ecologica è stato istituito nella nostra regione più di dieci anni or sono con la Legge regionale n. 23 del 1989.
Questo sito web utilizza cookies per garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza di uso del sito stesso.