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Presentazione

Art. 1 - Costituzione

E’ costituita l'Associazione denominata "Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie della Legambiente della Provincia di Parma - G.E.LA". (in seguito denominata più semplicemente "Raggruppamento"), quale associazione di diritto privato ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile.

Il Raggruppamento ha sede a Parma, attualmente in viale A. Bizzozero n. 19/a; la sede potrà essere variata, nell'ambito del comune di Parma, senza necessità di modifica statutaria. Il Raggruppamento ha durata illimitata.

Il Raggruppamento assume la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), in quanto iscritto al Registro del Volontariato ai sensi della L. 11/8/1991 n. 266 e s.m.i. (cod. Sits 287). La locuzione Onlus verrà utilizzata nella denominazione e nelle comunicazioni rivolte al pubblico.

Art. 2 – Scopo del Raggruppamento

Il Raggruppamento non persegue fini di lucro ed ha lo scopo di operare per la tutela, l’educazione ed il recupero ambientale in tutte le sue componenti.

Per raggiungere i propri scopi, il Raggruppamento:

  1. coordina l'esercizio delle funzioni delle Guardie Ecologiche Volontarie Legambiente associate, nello spirito e nel rispetto delle disposizioni legislative in vigore;
  2. interviene sul territorio con tutti gli strumenti idonei e disponibili per attuare la prevenzione e la repressione dei reati/trasgressioni/illeciti ambientali, ai sensi delle disposizioni legislative in vigore;
  3. promuove, partecipa e collabora ad attività educative atte a sensibilizzare la collettività sui temi della salvaguardia delle risorse naturali e dell’ambiente;
  4. collabora attivamente con Enti Pubblici operanti sul territorio (eventualmente mediante convenzioni specifiche), ai fini della tutela, educazione e recupero ambientale, in particolare per quanto riguarda l’inquinamento idrico, atmosferico e del suolo, di escavazione di materiali litoidi, di polizia idraulica, di salvaguardia della natura e di salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali; collabora con le Autorità competenti (anche di Protezione civile) per opere di soccorso in caso di calamità naturali o disastri a carattere ecologico;
  5. organizza dei (e collabora ai) corsi di preparazione per aspiranti Guardie Giurate Volontarie;
  6. partecipa e organizza seminari, convegni e dibattiti sui temi relativi ai propri scopi;
  7. promuove ed organizza attività commerciali e produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali, quali – a titolo esemplificativo - la vendita di gadget, materiale informativo, alimenti e bevande, ecc..;
  8. assume tutte le opportune iniziative e svolge tutte le connesse attività al raggiungimento dei propri scopi, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni ed Enti (italiani ed esteri) che perseguono le medesime finalità;
  9. promuove e propone norme, agli enti competenti, relative all'ambiente e alla sua tutela;
  10. può partecipare ad altre associazioni aventi scopi analoghi e affini.

Sono espressamente vietate attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo solo in misura secondaria all'attività degli aderenti, e nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare o specializzare la propria l’attività.

L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l’associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di associato.

Art. 3 – Associati al Raggruppamento - Requisiti, obblighi e diritti

L'associazione è aperta a tutti gli iscritti a Legambiente interessati alla realizzazione degli scopi del Raggruppamento e che, rispettando i requisiti di cui oltre, ne condividano lo spirito e gli ideali. Gli associati si suddividono in:

  1. Guardie Ecologiche Volontarie – persone che hanno ottenuto il decreto prefettizio e la nomina, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna 3 luglio 1989 n. 23 e che, indipendentemente dalla propria residenza, operano nel territorio di competenza del Raggruppamento;
  2. Aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie – persone che, desiderando diventare Guardie Ecologiche Volontarie:
    i) sottoscrivono l'impegno a partecipare al primo corso di formazione per l'ottenimento della nomina a Guardia Ecologica Volontaria;
    ii) hanno superato l’esame di ammissione e sono in attesa della nomina e del decreto prefettizio per l’iscrizione al corpo.
  3. Aggregati – persone già Guardie Ecologiche Volontarie che hanno perduto il decreto prefettizio ma che desiderano rimanere associate, eventualmente in attesa di ridivenire Guardie.

Chi, avendone i requisiti suddetti, voglia aderire all'associazione deve:

Con l'adesione al Raggruppamento l'associato esenta espressamente il Raggruppamento nonché gli Organi Sociali da qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone che dovesse arrecare per dolo o negligenza anche grave nell’esercizio delle proprie funzioni e attività.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Tutti gli associati hanno diritto:

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere l'associato che non intende continuare a collaborare alle attività del Raggruppamento. Il recesso va comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione può essere dichiarata nel caso in cui l'associato:

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Collegio dei Probiviri, attivato dal Consiglio Direttivo, dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta (purchè ne sia data prova di ricezione) il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni e/o richieste di audizione.

L'associato receduto,  decaduto  o  escluso  non  può  vantare  alcun  diritto  sul  patrimonio dell'associazione né reclamare il rimborso delle quote e, comunque, delle somme versate (fatta salva ovviamente la restituzione delle eventuali cauzioni) e dovrà tempestivamente rendere la divisa, i simboli del Raggruppamento, i moduli, i verbali e quant'altro detenuto.

Le quote non sono trasmissibili per atto tra vivi o per causa di morte.

Art. 4 - Organi Sociali

Sono organi del Raggruppamento:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente del Consiglio Direttivo e del Raggruppamento;
  4. il Collegio dei Probiviri;
  5. il Collegio dei Sindaci revisori dei conti.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta solo il rimborso delle spese, documentate e sostenute, se (e nella misura in cui) i Regolamenti lo prevedano.

Tutte le cariche hanno durata triennale.

Art. 5 – Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano  del Raggruppamento e può essere ordinaria e straordinaria.  Hanno diritto  di  partecipare all'assemblea, e conseguente diritto di voto, tutti gli associati, purché in regola con la quota associativa alla data dell'assemblea stessa.

L'assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo anche a seguito di almeno 1/10 degli Associati che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, precisando anche gli argomenti da trattare.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (anche per posta elettronica - all'indirizzo fornito dall'associato nella domanda di adesione - da inviare ai singoli associati almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione e contenente gli argomenti all'ordine del giorno nonché la data e il luogo di convocazione (eventualmente anche in seconda). L’assemblea può svolgersi in videoconferenza o telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice-Presidente e, in caso di assenza anche di questo, da altro membro del Consiglio Direttivo (il più anziano).

L'Assemblea nomina un segretario verbalizzante che, previa sottoscrizione sua e del Presidente, riporterà il verbale (nei tempi tecnici necessari) nell'apposito Libro delle Assemblee.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

All’Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto e di intervento, se non espressamente richiesto dall’assemblea stessa, gli invitati dal Consiglio Direttivo.

Presenziano all'Assemblea i membri degli Organi Sociali.  

L’Assemblea Ordinaria ha luogo almeno due volte all’anno ed è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata, almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Gli associati, prima dell’inizio del dibattito, possono proporre al Presidente eventuali argomenti aggiuntivi all’ordine del giorno; il Presidente rimetterà all'assemblea l'ammissibilità dei nuovi argomenti.

L’Assemblea Ordinaria discute e delibera:

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

Nelle deliberazioni relative al bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti degli Organi Sociali non possono partecipare al voto.

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti degli associati; in seconda convocazione, da tenersi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria discute e delibera:

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto ad eccezione di quelle relative alle modifiche statutarie che sono  assunte, in ogni grado di convocazione, col voto favorevole di almeno i due terzi degli associati; e a quelle relative allo scioglimento del Raggruppamento, che sempre in ogni grado di convocazione,  sono assunte col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 6 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, che è l'organo amministrativo, è composto da un minimo di 7 membri ad un massimo di 11 membri (tutti associati), secondo quanto deciso dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo nella prima adunanza successiva alla nomina eleggerà al suo interno il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato, dal Presidente, almeno una volta ogni due mesi e anche quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei membri in carica. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (anche per posta elettronica, all'indirizzo fornito dal membro e annotato nel libro del Consiglio Direttivo) da inviare ai singoli membri almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione e contenente gli argomenti all'ordine del giorno nonché la data e il luogo di convocazione. In caso di necessità e urgenza è possibile adottare diverse e più rapide e informali modalità di convocazione. Il Consiglio Direttivo può svolgersi in videoconferenza o telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

La riunione è presieduta dal Presidente o, in mancanza dal vice Presidente; in mancanza di entrambi dal membro più anziano.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono prendere parte, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci revisori dei conti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare tutti gli associati, senza diritto di voto.         Della convocazione deve quindi essere data adeguata pubblicità.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.

I verbali di ogni riunione, redatti a cura del segretario verbalizzante, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio Direttivo stesso, eventualmente anche nella riunione successiva, e conservati agli atti.

I membri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, sono considerati dimissionari.

Spetta al Consiglio Direttivo:

Nel caso in cui uno dei membri del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, subentrerà il primo dei non eletti che rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea - convocata senza indugio anche da uno solo dei componenti superstiti - deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Presidente

Il Presidente del Raggruppamento, ha il compito di presiedere l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo stesso.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale del Raggruppamento di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al VicePresidente.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed in caso di necessità o urgenza, sentito il parere del VicePresidente e del Segretario, può assumere decisioni di pertinenza del Consiglio Direttivo provvedendo entro dieci giorni a convocare il Consiglio Direttivo per la eventuale ratifica.

Art. 8 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti fra gli associati (preferibilmente con almeno due anni di rapporto associativo) e non facenti parte di altri Organi Sociali. Il Collegio dei Probiviri nella prima adunanza successiva alla nomina eleggerà al suo interno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri ha mandato di giudicare, su indicazione del Consiglio Direttivo, secondo equità, circa il comportamento degli associati in tema di disciplina e su qualsiasi contrasto che possa insorgere fra gli associati e fra gli associati e gli Organi Sociali. L'associato ha diritto di essere ascoltato e di presentare memorie.

Il Collegio dei Probiviri nell'esercizio delle proprie funzioni decisionali può prendere i seguenti provvedimenti:

  1. non luogo a procedere;
  2. censura verbale;
  3. censura scritta;
  4. sospensione temporanea (fino ad un massimo di sei mesi);
  5. espulsione dal Raggruppamento e proposta all’Ente di competenza del non rinnovo della nomina a Guardia Ecologica Volontaria.

Contro i provvedimenti del Consiglio di Probiviri è previsto il diritto dell'associato di appellarsi al giudizio dell’Assemblea, chiedendo al Consiglio Direttivo l'inserimento nell'ordine del giorno della prima Assemblea utile.

Nel caso in cui uno dei membri del Collegio dei Probiviri decada dall'incarico, la prima Assemblea utile provvede alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio. Nel caso decadano due membri del Collegio dei Probiviri, l'Assemblea - convocata senza indugio dal Consiglio Direttivo - deve provvedere alla nomina di un nuovo Collegio dei Probiviri.

L'attività del Collegio dei Probiviri deve risultare da apposito processo verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Probiviri.

Art. 9 – Collegio dei Sindaci revisori dei conti

Il Collegio dei Sindaci revisori dei conti è composto, da tre membri associati che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili e non facenti parte di altri Organi Sociali. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente del Collegio dei Revisori.  Nel caso in cui uno dei membri del Collegio dei Sindaci revisori dei conti decada dall'incarico, la prima Assemblea utile provvede alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio. Nel caso decadano due membri del Collegio, l'Assemblea - convocata senza indugio dal Consiglio Direttivo - deve provvedere alla nomina di un nuovo Collegio dei Sindaci revisori dei conti.

Il Collegio dei Sindaci revisori dei conti ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo (preventivo e consuntivo).

L'attività del Collegio dei Sindaci revisori dei conti deve risultare da apposito processo verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Sindaci revisori dei conti, nel quale deve essere riportata anche la relazione al bilancio annuale.

Art. 10 – Bilancio d'esercizio e Libri sociali

L'esercizio sociale del Raggruppamento ha inizio e termine rispettivamente il l° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio del Raggruppamento è annuale e decorre dal primo gennaio. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spese e di entrate dell’anno successivo e va sottoposto all’Assemblea, per l'approvazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Entro la fine di febbraio dell'anno successivo all'esercizio sociale considerato, il Consiglio Direttivo redige il progetto di bilancio consuntivo (economico e finanziario), dal quale devono risultare le attività e passività (stato patrimoniale) nonché le entrate e le uscite (conto economico) e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati per l'approvazione, entro il 31 marzo.

I bilanci consuntivo e preventivo sono depositati presso la Sede del Raggruppamento almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell’assemblea.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione agli associati, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Dovranno essere tenuti i seguenti libri (anche se in formato elettronico):

  1. libro degli Associati, in cui annotare gli estremi identificativi; è necessaria la specifica della categoria di appartenenza;
  2. libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
  3. libro dei verbali del Collegio dei Sindaci revisori dei conti;
  4. libro dei verbali delle Assemblee (in cui riportare anche i bilanci approvati);
  5. libro degli inventari (in cui annotare gli enti patrimoniali).
  6. libro dei verbali del Collegio dei Probiviri.

Tutti i libri saranno tenuti a disposizione degli associati, i quali li potranno liberamente visionare.

Art. 11 – Rapporti con i terzi e convenzioni

Il Raggruppamento pur facendo riferimento agli Enti Pubblici (con cui può stipulare convenzioni), mantiene la propria autonomia operativa, facendo proprie le eventuali indicazioni e le leggi e regolamenti emanati al riguardo.

Art. 12 – Patrimonio sociale e risorse economiche

Il patrimonio del Raggruppamento è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

  1. dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dagli associati;
  2. dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
  3. da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
  4. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  5. dai contributi pubblici derivanti dalla normativa prevista dalla L.R. n. 23/89;

Il Raggruppamento trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

Gli associati  non potranno mai, nemmeno in caso di recesso, chiedere al Raggruppamento la divisione del fondo comune o pretenderne quota alcuna.

Art. 13 – Liquidazione e Devoluzione del patrimonio sociale

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, l'associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato con finalità identiche o analoghe.

Art. 14 Affiliazione ad altre realtà associative

Ferma restando la completa autonomia amministrativa, contabile, giuridica e patrimoniale e nel rispetto delle finalità di cui all’art. 2, l’Associazione “Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie della Legambiente della Provincia di Parma - G.E.LA” aderisce a "Legambiente Onlus", adottandone  le indicazioni statutarie operative non in palese contrasto/contrapposizione con quelle previste nel presente statuto che risultano sempre e comunque predominanti.

Art. 15 – Norma finale

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Approvato nell’Assemblea straordinaria del 25 giugno 2016

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