Prot. n. (AMB/91/14596)

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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
 
Premesso:
  • che all'art. 11 della L.R. 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina del Servizio volontario di vigilanza ecologica" è previsto che la Giunta regionale eserciti la necessaria azione di promozione, indirizzo e coordinamento, per l'attuazione della legge medesima, attraverso l'emanazione di direttive da adottarsi secondo quanto previsto dall'art. 35 della L.R. 23 febbraio 1984, n. 6;
  • che con deliberazione 2 maggio 1990, n. 2122 la Giunta regionale ha emanato una prima direttiva sulla materia intesa ad una applicazione graduale della L.R. n. 23/1989;

Ritenuto dopo il primo periodo positivo di applicazione della suddetta legge, di integrare e completare le direttive regionali previste dalla legge stessa;

Dato atto che l'Assessorato all'Ambiente ha elaborato una seconda direttiva facente parte integrante e sostanziale del presente atto, sul cui testo sono state consultate sia le Amministrazioni provinciali e il Circondario di Rimini, che i raggruppamenti provinciali e circondariale delle guardie ecologiche volontarie;

Sentito il parere favorevole della competente Commissione consiliare Territorio e Ambiente nella seduta dell'8 novembre 1991;

Ritenuto che la presente direttiva, avente carattere vincolante per gli Enti delegati, venga pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione a norma dell'art. 35 L.R. n. 6/1984;

Vista la L.R. 3 luglio 1989, n. 23;

Vista la L.R. 27 febbraio 1984, n. 6;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1) di approvare la seconda direttiva regionale in attuazione della L.R. 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di pubblicare la presente direttiva su Bollettino Ufficiale della Regione.

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SECONDA DIRETTIVA IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 3 LUGLIO 1989, N. 23

RECANTE "DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA".

Premessa

Con la prima direttiva emanata il 2 maggio 1990 la Giunta regionale ha provveduto alla maggior parte degli adempimenti previsti dalla L.R. n. 23/1989 ed in particolare a governare la delicata fase di transizione dalla L.R. n. 2/1977 alla nuova normativa introdotta in materia di volontariato ecologico.

E così si sono costituiti o regolarizzati i raggruppamenti provinciali elle guardie ecologiche volontarie e sono state confermate le nomine delle guardie giurate già nominate ed in attività in base alla L.R. n. 2/1977; le Amministrazioni provinciali ed il Circondario di Rimini hanno predisposto il programma delle attività delle Guardie Ecologiche Volontarie e sono stati indetti corsi di aggiornamento e predisposti programmi per la formazione di nuove G.E.V.

Tutti i raggruppamenti delle G.E.V. hanno attivato convenzioni con gli enti preposti alla tutela ed al controllo ambientale ed in particolare con le stesse Amministrazioni provinciali, con le Unità Sanitarie Locali, con gli Enti di gestione dei Parchi regionali e delle Riserve naturali e coi Comuni.

Si tratta pertanto di dare completezza alle direttive regionali per la piena applicazione della legge n. 23 definendo le modalità di svolgimento e di conclusione dei corsi di formazione e soprattutto individuando il complesso delle norme per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria e per le quali è previsto il potere di accertamento da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie.

1. Corsi di formazione e corsi di aggiornamento

I soggetti di cui al 2¢ comma dell'art. 4 della L.R. 23/1989 possono organizzare corsi di formazione per aspiranti guardie ecologiche volontarie seguendo indicativamente il programma stabilito con la prima direttiva regionale per corsi di aggiornamento.

Oltre al Corso teorico della durata di almeno 60 ore, è indispensabile programmare uscite ed esercitazioni pratiche anche eventualmente affiancando in tali occasioni le aspiranti G.E.V. a quelle già in servizio.

Indicativamente, tali esercitazioni devono protrarsi complessivamente per almeno 20 ore.

Per quanto riguarda il numero dei soggetti ammissibili ai corsi di formazione nell'ambito provinciale o circondariale si ritiene che, di norma, essi non possano essere inferiori a 20 e superiori a 60 unità.

Resta ferma la possibilità, in relazione al numero delle richieste ed alle esigenze funzionali provinciali e circondariali, di organizzare più di un corso annuale nel limite comunque delle disponibilità finanziarie.

Il corso si conclude con un esame teorico pratico in cui la commissione valuta la preparazione complessiva del candidato a svolgere le funzioni di guardia ecologica.

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento per le guardie ecologiche già in servizio all'entrata in vigore della L.R. n. 23 si ritiene che essi debbano essere obbligatoriamente organizzati ed avviati dai soggetti di cui all'art. 2 della stessa legge e con le modalità previste nella prima direttiva regionale approvata il 2 maggio 1990, entro e non oltre il 30 giugno 1992.

Allo scadere di tale termine i soggetti che rivestono la qualifica di guardia giurata volontaria ai sensi della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 e che non abbiano frequentato o frequentino alcun corso di aggiornamento decadono dalla qualifica alla scadenza del decreto provinciale o circondariale di nomina.

2. Potere di accertamento

Come risulta dall'art. 6 punti 1 e 2 della L.R. n. 23 l'atto di nomina emanato dall'Amministrazione provinciale o dal Circondario di Rimini deve indicare puntualmente tutte le norme di legge che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, per le quali la Guardia Ecologica Volontaria ha un potere di accertamento circa le infrazioni commesse.

Fermo restando quanto disposto con la precedente direttiva regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma secondo l.r. 23/89, si segnalano le seguenti fonti normative su cui estendere il potere di accertamento delle G.E.V.:

- Art. 24 D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 "Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi", limitatamente alla parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente per l'abbandono di rifiuti urbani e di rifiuti speciali;

- art. 31 L.R. 27 gennaio 1986, n. 6 come modificata dalla L.R. 26 luglio 1988, n. 29 concernente "Interventi della Regione in materia di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Delega di funzioni amministrative alle Province ed al Comitato circondariale di Rimini";

- Art. 11 comma primo lettera a) punto 2) terzo alinea L.R. 28 dicembre 1986, n. 42 "Ulteriori modifiche ed integrazioni alla L.R. 29 gennaio 1983, n. 7 recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimento per il contenimento dell'eutrofizzazione", limitatamente alle violazioni degli obblighi previsti dagli articoli 21, 27, 28 e 29 della L.R. n. 7/1983 come modificata, integrata e coordinata con la L.R. 23 marzo 1984, n. 13;

- Art. 23 L.R. 17 agosto 1988, n. 32 "Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo";

- Artt. 24 e 26 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani (Vincolo idrogeologico)".

- Violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale che le Province assumono con proprio regolamento i cui estremi dovranno essere indicati dalle stesse, qualora lo ritengano opportuno, nell'atto di nomina a G.E.V.;

- Violazione alle prescrizioni contenute nelle ordinanze sindacali emanate ai sensi dell'art. 36 e dell'art 38 comma secondo Legge 8 giugno 1990, n. 142, qualora le stesse prevedano sanzioni amministrative pecuniarie e comunque siano finalizzate alla tutela dell'ambiente;

- Art. 18 L.R. 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della Legge 16 dicembre 1985, n. 752".

Per quanto sopra non contemplato, poichè, ovviamente le sopraindicate non hanno carattere esaustivo, si rinvia ai singoli atti di nomina, non solo per il recepimento di leggi nazionali e regionali innovative rispetto a quelle indicate, ma anche per il recepimento, in relazione al potere di accertamento, di fonti regolamentari locali (ad es. ordinanze sindacali, ordinamenti di polizia .... ecc...).

Non necessariamente ciascun atto di nomina potrà contenere tutte le fonti legislative rispetto alle quali le G.E.V. possono avere potere di accertamento, ma è discrezione della Provincia o del Circondario, indicare i settori, anche in relazione alle problematiche ambientali del proprio territorio e dello specifico programma del corso di aggiornamento.

3. Vigilanza nei parchi regionali e nelle riserve naturali.

Appare opportuno sottolineare l'importanza di assicurare prioritariamente la vigilanza ecologica nelle aree protette (parchi regionali e riserve naturali).

A tal fine pertanto occorre che l'attività di vigilanza nelle aree protette abbia il dovuto rilievo nei programmi provinciali e circondariale e nelle convenzioni previste dalla Legge.

La previsione dell'esercizio di tali attività nei programmi sopradetti, costituisce la necessaria premessa alla possibilità da parte degli enti di gestione delle aree protette, competenti per legge alla vigilanza, di stipulare convenzioni con i raggruppamenti delle G.E.V., in cui sono concordate le modalità tecniche ed organizzative per l'esercizio dell'attività di vigilanza stessa.

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